REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEL MANDAMENTO DI CASCINA
Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, dott. Paola Ronchi, in funzione di giudice onorario, nel procedimento civile n.180/97 R.G.C.
Tra
C. dott. G., elettivamente domiciliato in Pisa presso e nello studio dell’avv XXX, Via Giusti n.8, il quale lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di citazione.
A T T O R E
e
ditta C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Valter Gualerci, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Minervini del foro di Livorno e dal dott. XXX, nel cui studio in San Giovanni alla Vena, (PI) Via S.Martini n.12, elegge domicilio, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
C O N V E N U T A
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per OGGETTO: Pagamento somma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore l’ avv. XXX così conclude:
"Piaccia al Giudice di pace Ill.mo, contrariis reiectiis, condannare la C.. srl., in persona del legale rappresentante, a pagare al dott. C. Giuseppe la somma di L.2.993.835 pari a quanto erogato dal dott. C. in favore della ditta costruttrice E. snc, per i ritardi descritti nella premessa in citazione, oltre ad un ulteriore somma di L.800.000 per forniture eccedenti di parquet e oltre ad un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno derivato al dott. C. G. per la mancata consegna dell’immobile nei tempi convenuti, tenuto conto dei disagi abitativi e di ogni altro genere dallo stesso sopportati per un periodo di sei mesi, la cui determinazione viene rimessa all’equa valutazione del Giudice di pace, computati interessi legali dal giorno della domanda all’effettivo soddisfacimento, il tutto sempre e comunque entro i limiti della competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese e onorari di causa".
Per la convenuta l’avv. XXX e il dott. XXX così concludono:
"
Voglia il Giudice adito:sul rito:
c) rigettare la domanda in quanto sfornita di ogni qualificazione giuridica.
sul merito:
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.7.97, il dott. G. C. conveniva in giudizio la C. sr.l per sentirla condannare a pagare la somma di L.2.993.835 pari a quanto erogato dal dott. C. in favore della ditta E. s.n.c., per procurato ritardo nella consegna di immobile su incarico del dott. C., oltre ad un ulteriore somma di lire 800.000 per forniture eccedenti di parquet ed oltre ad un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno derivato al dott. C. per la mancata consegna dell’immobile nei tempi convenuti tenuto conto dei disagi abitativi e di ogni altro genere dallo stesso sopportato per un periodo di sei mesi, con determinazione dell’ammontare lasciata ad equa valutazione dell’organo giudicante.
Si costituiva a ditta C.:
Il Giudice, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio con ordinanza del 19.2.98, proseguiva la causa per l’istruttoria fino all’udienza del 5.10.99 in cui veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara che l’eccezione di incompetenza per territorio non può trovare accoglimento in quanto l’oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento danni derivante dal ritardo nella consegna dell’immobile a causa di mattonelle errate vendute e consegnate dalla C. nell’abitazione del C., che appunto si trova nel distretto di questo giudice, luogo in cui si è verificato il danno ed è sorta l’obbligazione di cui si tratta, tanto più che per la fornitura era prevista la consegna sul luogo di utilizzo poichè la fattura non riporta "franco Livorno" e quindi è stata venduta franco destino.
Si riconosce la tempestiva costituzione del convenuto dato che davanti al giudice di pace il termine ultimo è quello stabilito per la prima udienza e a quella data appunto il convenuto ha depositato la comparsa di risposta in udienza.
Passando al merito e premettendo che è onere dell’attore quantificare e provare il danno subito, dimostrando il nesso causale tra questo e il comportamento del convenuto mentre è onere del convenuto provare che la richiesta di pagamento del trasporto e del magazzinaggio della merce deriva da accordi presi tra le parti e non da una decisione unilaterale e l’eventuale entità del danno subito, si riassume quanto emerso dall’istruttoria:
A) per la domanda attrice:
Da quanto sopra emerge che il C. ha provato di aver subito un danno che si è concretizzato nell’aver dovuto pagare una penale alla E. per il ritardo nella consegna della casa e che tale danno è da addebitarsi alla ripetuta consegna di mattonelle difformi nel colore effettuata dalla C. che inoltre ha consigliato il posatore di metterle in opera (addebitando la differenza al fatto che erano bagnate) per cui il lavoro è stato eseguito più volte (vedi verbale pag.9).
Questo ritardo però è da imputare alla C. solo per 3/4 mesi, infatti la firma del doc. n.3 è stata apposta il 1 di settembre ed all’epoca l’impossibilità della consegna derivava dal comportamento insolvente del C. nei confronti della E., e il successivo mese di ottobre/primi di novembre è stato necessario per la posa delle mattonelle ed è solo da questa data che iniziano i ritardi da ricondurre alla C..
Infatti l’atto (doc.3) è stato firmato il 1.10.96 e la penale pagata il 5.3.97, (6 mesi dopo), mentre il periodo da addebitare alla C. è di 3/4 mesi, pertanto si ritiene qui equo quantificare il danno nella metà del periodo della penale pagata dal C. e cioè in L.1.496.900 ma ha inoltre dimostrato di aver subito un danno e che questo ha un nesso causale, per quanto riguarda il periodo di cui sopra, con il comportamento della C., ma ha anche dimostrato di aver ricevuto un quantitativo di parquet in eccedenza per L.800.000 rispetto ai propri bisogni, nonostante la C. avesse partecipato sul luogo alle misurazioni (vedi verb. pag.6), regolarmente pagato e mai utilizzato (vedi verb. pag. 7) e per questo ha diritto alla restituzione della somma, riconsegnando contestualmente il parquet in eccedenza.
Il convenuto invece non ha dimostrato il fondamento della propria domanda in quanto la sola fattura di vendita agli atti (unico documento ufficiale che fa fede sugli accordi tra le parti) non riporta la dicitura "franco Livorno", né una clausola che stabilisca un termine né un prezzo per il magazzinaggio.
Non ha invece nessun valore probatorio la scheda cliente agli atti perché è un documento unilaterale interno, non firmato dall’attore e che comunque non fa riferimento nè a spese di magazzinaggio nè ad una data precisa di consegna ma unicamente ad una spesa di trasporto di L.150.000 ed a "Franco Livorno".
Quindi il convenuto non ha dimostrato che vi fosse un accordo tra le parti in merito ad una data inderogabile di consegna oltre la quale scattasse una penale giornaliera o mensile per il magazzinaggio, nè che il trasporto fosse a carico dell’acquirente e pertanto la fattura n.292 (doc.4) è stata emessa sulla base di presupposti di cui manca la prova.
Tuttavia la convenuta si è dovuta recare tre volte sul posto della consegna prima di poterla effettuare per responsabilità da imputare all’attore con un dispendio di tempo e del mezzo utilizzato che deve essere risarcito per i due viaggi in eccesso e che si quantifica (prendendo a base quanto richiesto in fattura) in L.300.000, mentre niente è dovuto per il magazzaniggio in quanto non sono state prodotte prove di danni subiti dal convenuto a causa di questo fatto.
Riassumendo quanto sopra: il convenuto deve all’attore la cifra di L.2.296.900 (di cui L.800.000 per la restituzione del costo del parquet inutilizzato e L.1.496.900 quale risarcimento del danno subito) decurtata di L.300.000 quale risarcimento del danno subito per i due viaggi in eccesso che l’attore deve al convenuto, uguale a L.1.996.900 e contestualmente il convenuto deve restituire gli 8 pacchi di parquet inutilizzati.
Pertanto si condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di L.1.996.900 oltre interessi dalla domanda al saldo, al momento del pagamento il C. dovrà consegnare alla C. gli 8 pacchi di parquet ancora in suo possesso.
Le spese, compensate per 3 quarti, seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cascina, dott. Paola Ronchi così definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente la domanda attrice e la riconvenzionale del convenuto condanna la C. srl in persona del legale rappresentante V. G. con sede in Collesalvetti, Via P.Borsellino n.26, al pagamento in favore del dott. C. G.:
E’ stabilito inoltre che al momento del pagamento il sig. C. G. dovrà consegnare alla C.. gli 8 pacchi di parquet inutilizzato ancora in suo possesso.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Cascina il 23.11.1999
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Paola Ronchi