REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEL MANDAMENTO DI CASCINA

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, dott. Paola Ronchi, in funzione di giudice onorario, nel procedimento civile n.180/97 R.G.C.

Tra

C. dott. G., elettivamente domiciliato in Pisa presso e nello studio dell’avv XXX, Via Giusti n.8, il quale lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di citazione.

A T T O R E

e

ditta C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Valter Gualerci, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Minervini del foro di Livorno e dal dott. XXX, nel cui studio in San Giovanni alla Vena, (PI) Via S.Martini n.12, elegge domicilio, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

C O N V E N U T A

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente per OGGETTO: Pagamento somma.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’attore l’ avv. XXX così conclude:

"Piaccia al Giudice di pace Ill.mo, contrariis reiectiis, condannare la C.. srl., in persona del legale rappresentante, a pagare al dott. C. Giuseppe la somma di L.2.993.835 pari a quanto erogato dal dott. C. in favore della ditta costruttrice E. snc, per i ritardi descritti nella premessa in citazione, oltre ad un ulteriore somma di L.800.000 per forniture eccedenti di parquet e oltre ad un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno derivato al dott. C. G. per la mancata consegna dell’immobile nei tempi convenuti, tenuto conto dei disagi abitativi e di ogni altro genere dallo stesso sopportati per un periodo di sei mesi, la cui determinazione viene rimessa all’equa valutazione del Giudice di pace, computati interessi legali dal giorno della domanda all’effettivo soddisfacimento, il tutto sempre e comunque entro i limiti della competenza del Giudice adito.

Con vittoria di spese e onorari di causa".

Per la convenuta l’avv. XXX e il dott. XXX così concludono:

"Voglia il Giudice adito:

sul rito:

  1. riconoscere la tempestività della costituzione del convenuto.
  2. riconoscere la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di pace di Livorno.

c) rigettare la domanda in quanto sfornita di ogni qualificazione giuridica.

sul merito:

  1. respingere la domanda attrice in quanto infondata e comunque tardiva;
  2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il dott. C. a pagare alla C. srl la somma di L.2.018.000 la somma che riterrà di giustizia, oltre interessi dal mancato pagamento al saldo.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.7.97, il dott. G. C. conveniva in giudizio la C. sr.l per sentirla condannare a pagare la somma di L.2.993.835 pari a quanto erogato dal dott. C. in favore della ditta E. s.n.c., per procurato ritardo nella consegna di immobile su incarico del dott. C., oltre ad un ulteriore somma di lire 800.000 per forniture eccedenti di parquet ed oltre ad un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno derivato al dott. C. per la mancata consegna dell’immobile nei tempi convenuti tenuto conto dei disagi abitativi e di ogni altro genere dallo stesso sopportato per un periodo di sei mesi, con determinazione dell’ammontare lasciata ad equa valutazione dell’organo giudicante.

Si costituiva a ditta C.:

Il Giudice, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio con ordinanza del 19.2.98, proseguiva la causa per l’istruttoria fino all’udienza del 5.10.99 in cui veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dichiara che l’eccezione di incompetenza per territorio non può trovare accoglimento in quanto l’oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento danni derivante dal ritardo nella consegna dell’immobile a causa di mattonelle errate vendute e consegnate dalla C. nell’abitazione del C., che appunto si trova nel distretto di questo giudice, luogo in cui si è verificato il danno ed è sorta l’obbligazione di cui si tratta, tanto più che per la fornitura era prevista la consegna sul luogo di utilizzo poichè la fattura non riporta "franco Livorno" e quindi è stata venduta franco destino.

Si riconosce la tempestiva costituzione del convenuto dato che davanti al giudice di pace il termine ultimo è quello stabilito per la prima udienza e a quella data appunto il convenuto ha depositato la comparsa di risposta in udienza.

Passando al merito e premettendo che è onere dell’attore quantificare e provare il danno subito, dimostrando il nesso causale tra questo e il comportamento del convenuto mentre è onere del convenuto provare che la richiesta di pagamento del trasporto e del magazzinaggio della merce deriva da accordi presi tra le parti e non da una decisione unilaterale e l’eventuale entità del danno subito, si riassume quanto emerso dall’istruttoria:

A) per la domanda attrice:

  1. il teste B. conferma di aver verificato il pavimento all’inizio del 97 constatando che presentava due colori diversi nelle mattonelle della scala e mancava del battiscopa, poi ha visto il lavoro finito solo due mesi dopo, nel marzo 97, quando ha notato anche la presenza di otto pacchi di parquet rimasto inutilizzato e il colore delle mattonelle del garage non molto intonato al cotto (confr. verbale pag.7).
  2. il teste E. ha confermato che il lavoro gli fu affidato i primi di settembre e che l’inizio fu ritardato di 10 gg. per un disguido che riguardava la consegna delle chiavi da parte della E. (che disse di voler essere pagata dal C. prima di consegnare le chiavi della casa) ma che comunque terminò verso il 20 ottobre la posa di tutti i pavimenti tranne quelli delle scale perché mancavano dei pezzi speciali; ma quando arrivò la merce: i battiscopa dx e sx non corrispondevano, mancavano le mattonelle per eseguire due scalini perchè rotte ed il colore di tutte era più scuro ma fu rassicurato dal G. della C. che così sembravano perché bagnate dalla pioggia ma che sarebbero schiarite una volta asciutte, cosa che non avvenne, pertanto furono tolte subito quelle di colore diverso ma, quando arrivarono (due settimane dopo) le nuove erano sempre di colore più scuro per cui poterono essere messe in opera definitivamente solo 3,4 settimane dopo l’ultimo invio errato. Ha inoltre precisato che una mattonella del bagno è rimasta rotta in quanto mancandone 4, non avendo scorte essendo fallita la ditta produttrice, la C. poté inviarne solo tre (vedi verb. pagg.8,9,11).
  3. Il teste S. che si è occupato della costruzione dell’immobile per l’attore conferma la circostanza che il lavoro di posa in opera avrebbe dovuto essere ultimato entro i primi di ottobre per permettere alla E. di completare e consegnare l’immobile mentre il lavoro si è prolungato di circa 5 mesi; facendo anche presente che il G. partecipò alla misurazione della superficie da ricoprire con il parquet e che tuttavia ha fornito e si è fatto pagare una quantità in eccedenza, non usufruibile, del valore di circa L.800.000.
  4. Allegate agli atti vi sono delle foto che confermano la differenza di colore esistente nelle mattonelle delle scale già messe in opera (vedi doc. 5).
  5. Nella postilla al preliminare di vendita tra la E. ed il C. (vedi doc.3) firmata in data 1.10.96 il C. si impegnava a pagare gli interessi su L.50.000.000 dal 1.9.96 fino al momento dell’estinzione del debito.
  6. Il C. ha dovuto pagare all’E. quale penale per il ritardo L.2.993.000 di cui all’assegno del 5.3.97 versato in atti (vedi doc. 6)

  1. Per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto:

  1. è stato presentato un documento interno (scheda cliente) su cui sono riportate le diciture "franco Livorno e "trasporto L.150.000" (vedi doc. 1);
  2. è agli atti la fattura n.475 del 30.6.96 (doc.3) che non riporta alcuna dicitura in merito al trasporto e magazzinaggio e la fattura n.292 del 23.7.97 (doc.4) per l’importo di L.1.126.930 emessa per richiedere il pagamento del trasporto e la giacenza in magazzino.
  3. il teste L., spedizioniere incaricato delle consegne e della gestione della zona di carico e scarico della C., conferma che la merce era nel magazzino, a disposizione del C., qualche mese prima della effettuata consegna e che al momento di effettuarla non riusciva ad ottenere le chiavi per scaricare così che dovette fare tre viaggi prima di lasciare in giardino le mattonelle e sotto una tettoia il parquet;
  4. il teste E. conferma di aver iniziato il lavoro solo i primi di ottobre in quanto la E. non voleva consegnare le chiavi se prima il dott. C. non avesse pagato L.80.000.000; fa presente che quando ottenne le chiavi trovò le mattonelle in giardino ma non il parquet.

Da quanto sopra emerge che il C. ha provato di aver subito un danno che si è concretizzato nell’aver dovuto pagare una penale alla E. per il ritardo nella consegna della casa e che tale danno è da addebitarsi alla ripetuta consegna di mattonelle difformi nel colore effettuata dalla C. che inoltre ha consigliato il posatore di metterle in opera (addebitando la differenza al fatto che erano bagnate) per cui il lavoro è stato eseguito più volte (vedi verbale pag.9).

Questo ritardo però è da imputare alla C. solo per 3/4 mesi, infatti la firma del doc. n.3 è stata apposta il 1 di settembre ed all’epoca l’impossibilità della consegna derivava dal comportamento insolvente del C. nei confronti della E., e il successivo mese di ottobre/primi di novembre è stato necessario per la posa delle mattonelle ed è solo da questa data che iniziano i ritardi da ricondurre alla C..

Infatti l’atto (doc.3) è stato firmato il 1.10.96 e la penale pagata il 5.3.97, (6 mesi dopo), mentre il periodo da addebitare alla C. è di 3/4 mesi, pertanto si ritiene qui equo quantificare il danno nella metà del periodo della penale pagata dal C. e cioè in L.1.496.900 ma ha inoltre dimostrato di aver subito un danno e che questo ha un nesso causale, per quanto riguarda il periodo di cui sopra, con il comportamento della C., ma ha anche dimostrato di aver ricevuto un quantitativo di parquet in eccedenza per L.800.000 rispetto ai propri bisogni, nonostante la C. avesse partecipato sul luogo alle misurazioni (vedi verb. pag.6), regolarmente pagato e mai utilizzato (vedi verb. pag. 7) e per questo ha diritto alla restituzione della somma, riconsegnando contestualmente il parquet in eccedenza.

Il convenuto invece non ha dimostrato il fondamento della propria domanda in quanto la sola fattura di vendita agli atti (unico documento ufficiale che fa fede sugli accordi tra le parti) non riporta la dicitura "franco Livorno", né una clausola che stabilisca un termine né un prezzo per il magazzinaggio.

Non ha invece nessun valore probatorio la scheda cliente agli atti perché è un documento unilaterale interno, non firmato dall’attore e che comunque non fa riferimento nè a spese di magazzinaggio nè ad una data precisa di consegna ma unicamente ad una spesa di trasporto di L.150.000 ed a "Franco Livorno".

Quindi il convenuto non ha dimostrato che vi fosse un accordo tra le parti in merito ad una data inderogabile di consegna oltre la quale scattasse una penale giornaliera o mensile per il magazzinaggio, nè che il trasporto fosse a carico dell’acquirente e pertanto la fattura n.292 (doc.4) è stata emessa sulla base di presupposti di cui manca la prova.

Tuttavia la convenuta si è dovuta recare tre volte sul posto della consegna prima di poterla effettuare per responsabilità da imputare all’attore con un dispendio di tempo e del mezzo utilizzato che deve essere risarcito per i due viaggi in eccesso e che si quantifica (prendendo a base quanto richiesto in fattura) in L.300.000, mentre niente è dovuto per il magazzaniggio in quanto non sono state prodotte prove di danni subiti dal convenuto a causa di questo fatto.

Riassumendo quanto sopra: il convenuto deve all’attore la cifra di L.2.296.900 (di cui L.800.000 per la restituzione del costo del parquet inutilizzato e L.1.496.900 quale risarcimento del danno subito) decurtata di L.300.000 quale risarcimento del danno subito per i due viaggi in eccesso che l’attore deve al convenuto, uguale a L.1.996.900 e contestualmente il convenuto deve restituire gli 8 pacchi di parquet inutilizzati.

Pertanto si condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di L.1.996.900 oltre interessi dalla domanda al saldo, al momento del pagamento il C. dovrà consegnare alla C. gli 8 pacchi di parquet ancora in suo possesso.

Le spese, compensate per 3 quarti, seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cascina, dott. Paola Ronchi così definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente la domanda attrice e la riconvenzionale del convenuto condanna la C. srl in persona del legale rappresentante V. G. con sede in Collesalvetti, Via P.Borsellino n.26, al pagamento in favore del dott. C. G.:

  1. della somma di L.1.996.900 quale risarcimento danni e restituzione prezzo oltre interessi dal giorno della domanda all’effettivo pagamento;
  2. delle spese processuali nella misura di tre quarti di L.2.390.800 e cioè di L.1.793.100 di cui L.695.250 diritti, L.340.350 spese, L.757.500 onorari oltre IVA e CAP come per legge.

E’ stabilito inoltre che al momento del pagamento il sig. C. G. dovrà consegnare alla C.. gli 8 pacchi di parquet inutilizzato ancora in suo possesso.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Cascina il 23.11.1999

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Paola Ronchi