UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Sergio Mugnaini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1949/98 R.G. e promossa
D A
G. P, elettiv. domic. in Pisa, Via Palestro, n.18 (Studio legale B.), presso lo studio dell’Avv. XXX., che lo difende e rappresenta in giudizio per procura a margine dell'atto di citazione.
- A T T O R E -
CONTRO
Ditta Individuale "F. E." di B. R. , corrente in Pisa, Largo del Parlascio, n.32, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso, dall’Avv. XXX, nel cui studio in Pisa, Via Oberdan, n.41 è elettivamente domiciliata per mandato in calce all’atto di citazione notificato.
- C O N V E N U T A -
Avente per OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Ritenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 1999 sulle seguenti conclusioni:
per l’attore:
"Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, condannare la Ditta Individuale "F. E." di B. R., in persona del suo titolare, al risarcimento dei danni materiali e morali ex art.2043 Cod. civ., da valutarsi in via equitativa e comunque entro e non oltre lire 2.000.000 ex art.113, 2° comma, c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".
Per la convenuta Dotta "F. E.":
"Si conclude per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, diritti e onorari con accessori come per legge:
Chiede che l’attore sia condannato a pagare la somma di lire 4.889 quale costo dello sviluppo del rollino, con vittoria di spese ed onorari anche sotto questo profilo".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14 novembre 1998, il Sig. P. G. conveniva in giudizio il Sig. R. B., nella sua qualità di titolare della Ditta Individuale "F. E.", per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, ex art.2043 c.c., per la mancata consegna del rollino fotografico, da valutarsi in via equitativa ex art.113, 2° comma, c.p.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto sostenendo che il rollino non era andato affatto smarrito e che era a disposizione dell’attore fin dal mese di ottobre 1998.
Fissata l’udienza per il tentativo di conciliazione veniva constatato che il rollino cui si riferiva il convenuto non era quello del Sig. G., ma bensì di altro cliente.
Rinviata la causa per permettere al convenuto le opportune ricerche, veniva poi disposto l’interrogatorio formale del convenuto stesso, ma, all’udienza all’uopo fissata le parti venivano interrogate solo liberamente al fine di pervenire ad una transazione delle vertenza.
La transazione, in pratica, veniva raggiunta (nel merito) alla successiva udienza dell’8 marzo 1999, allorchè le diapositiva in questione, grazie al personale interessamento del difensore del convenuto (presso il laboratorio che aveva provveduto allo sviluppo) venivano consegnate all’attore.
Quest’ultimo accoglieva la proposta di questo giudice di rinunziare ad ogni ulteriore pretesa con il pagamento da parte del convenuto delle sole spese processuali da liquidarsi in via equitativa ed in misura forfettaria da parte del giudice stesso, ma il convenuto non andava oltre l’offerta di lire 100.000 (mentre il giudice aveva proposto lire 300.000).
A questo punto il giudice fissava altra udienza per la precisazione delle conclusioni (evidentemente sulla attribuzione e liquidazione delle spese giudiziali). In tale sede, tuttavia, la difesa dell’attrice si riportava alle conclusioni dell’atto di citazione, mentre il convenuto oltre a chiedere il rigetto della domanda attrice avanzava riconvenzionale per ottenere il pagamento del prezzo di sviluppo del rollino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come innanzi è stato evidenziato la causa nel merito, va considerata sostanzialmente definita all’udienza dell’8 marzo 1999, allorchè l’attore, aderendo alla proposta conciliativa di questo giudice, dichiarò di rinunziare ad ogni pretesa di danni, ma non al rimborso delle spese di lite (per la liquidazione delle quali, in via equitativa, si rimise giudice stesso). Non essendo, tuttavia, intervenuta l’accettazione di parte convenuta, della somma proposta dal giudice proposta, non rimaneva che invitare le parti a precisare le loro conclusioni sul punto (e cioè sulla attribuzione e liquidazione delle spese anzidette).
Irrituali, pertanto, appaiono che conclusioni precisate dalle parti: sia da parte attrice che, pur volendo la sola refusione delle spese (lo si deduce anche dalla memoria difensiva successiva alla precisazione delle conclusioni stesse), per un evidente lapsus si è riportata alla citazione, (richiedendo implicitamente, in tal modo, anche "il risarcimento dei danni materiali e morali ex art.2043 Cod. civ."), sia da parte convenuta che, tardivamente ( e senza fornire alcuna prova), avanza domanda riconvenzionale per il pagamento del costo dello sviluppo del rollino).
Sgombrato il campo da queste ultime domande (la vertenza, lo si ripete, ebbe soluzione, nel merito, alla udienza dell’otto marzo 1999; lo riconosce lo stesso convenuto nella memoria conclusionale) resta da decidere il reale oggetto del contendere: la liquidazione e l’attribuzione delle spese processuali.
Circa l’attribuizione è pacifico che esse debbano essere messe a carico della parte soccombente, anche se in maniera virtuale. E nella specie soccombente virtuale non può che essere il convenuto B., posto che lo stesso, con il suo comportamento completamente omissivo, ha prima dato causa alla lite e poi nulla ha fatto per soddisfare la giusta pretesa attrice: non si dimentichi che il rollino è stato rintracciato solo per il fattivo intervento del suo difensore, mentre il Bellini assurdamente pretendeva- in sede di tentativo di conciliazione- che fosse l’attore a recarsi presso il laboratorio di Lucca per svolgere le opportune ricerche).
E’ evidente, comunque, che, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, un tangibile danno da risarcire esisteva: non fosse altro quello rappresentato dal notevole tempo perduto dal Prof. G. per i ripetuti viaggi al negozio, le telefonate, le necessarie sessioni con il legale e, infine, le tre presenze alle udienze del processo.
Circa il quantum delle spese appare equa la somma onnicomprensiva di lire 300.000, già proposta da questo giudice in sede conciliativa (comprensiva dell’attività stragiudiziale e delle quattro udienze del processo), senza ulteriore aggiunta per la fase successiva all’8 marzo 1999, tenuto conto che detta fase è stata anche alimentata dalla impropria precisazione delle conclusioni di parte attrice. Per concludere va dichiarata, nel merito, la sostanziale cessazione della materia del contendere, vanno poi dichiarate inammissibili:
-la domanda attrice di risarcimento danni, per avvenuta rinuncia alla stessa;
- la domanda riconvenzionale di pagamento del prezzo avanzata dal convenuto, per tardività della stessa (che, comunque, andrebbe respinta perché sfornita di prova).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in via equitativa, ex art.113, 2°comma, c.p.c., così provvede:
1)- dichiara cessata, nel merito, la materia del contendere;
2)- dichiara inammissibile (per avvenuta rinunzia) la richiesta attrice di risarcimento danni;
3)- dichiara inammissible (perché tardiva) la domanda riconvenzionale del convenuto per il pagamento del prezzo;
4)- condanna il convenuto B. R., titolare e legale rapp.te della Ditta FOTO EFOS, soccombente virtuale, a rimborsare all’attore G. P. le spese del giudizio, spese che liquida nella misura onnicomprensiva di lire 300.000.
Pisa, 16 giugno 1999.
IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Sergio Mugnaini)