UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Nicolò Lucchese ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1362/97 R.G. di questo Ufficio e promossa con atto notificato il giorno 5.8.97, 29.7.97, 25.5.98
D A
S. R. elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56, presso e nello studio dell’Avv. XXX, dal quale è rappresentato e difeso come da delega a margine dell’atto di citazione
ATTORE
C O N T R O
B. P. residente in San Giuliano Terme (PI), Via Tabbiano n. 12/B
U. A. SPA in persona del suo legale rappresentante pro - tempore con sede in Bologna, Via Del Pilastro n. 52
elettivamente domiciliati in Pisa, Corte di San Domenico "C" n. 1, presso e nello studio degli Avv.ti XXX, dai quali sono rappresentati e difesi come da delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
CONVENUTI
M. G. elettivamente domiciliato in Pisa, P.zza San Paolo Ripa D’Arno n. 4, presso e nello studio dell’Avv. XXX, dal quale è rappresentato e difeso come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Avente per oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
La causa è stata ritenuta in decisione all’udienza del giorno 22.11.99 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell’interesse dell’attore: "Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, in accoglimento della domanda attrice, condannare, insieme ed in solido fra loro il sig. B. P., quale proprietario dell’autovettura Jeep Cherokee, il sig. M. G., nella sua qualità di conducente della stessa e la U. A. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale assicuratrice della predetta auto, al risarcimento dei danni tutti, conseguenti e connessi all’evento del 2.5.1996 nel quale rimase coinvolta l’auto dell’attore, così come precisati e decurtati dell’acconto ricevuto. Con gli interessi legali dalla data di costituzione in mora e con vittoria di spese ed onorari di causa".
Nell’interesse dei convenuti B. P. e U. A.:
" Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Pisa
Con vittoria di spese ed onorari di causa nella seconda ipotesi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. S., premesso: che era proprietario dell’autovettura Mitsubishi tg. FI - N18446, che il giorno 2 maggio 1996, in Pisa via Fabio Filzi veniva danneggiata dall’auto Jeep Cherokee, tg. PI - 504735, condotta dal proprietario sig. Paolo Badi;
che, infatti, quest’ultimo, mentre percorreva la medesima via F. F. nella stessa direzione di marcia, precedendo l’auto Mitsubishi, condotta dalla sig.ra M. F., ad un tratto azionava l’indicatore di direzione del lato destro, contestualmente fermandosi;
che anche la sig.ra F. arrestava la propria marcia e, mentre accennava la manovra di sorpasso, per superare l’ostacolo costituito dall’auto che la precedeva, questa, improvvisamente innestava la retromarcia ed iniziava la manovra;
che vani risultavano i tentativi posti in essere, in vario modo, a voce e con il segnale acustico, da parte della sig.ra F. per arrestare la sconsiderata manovra del conducente dell’auto che la precedeva;
che, infatti, il sig. B., soltanto quando avvertiva il violento urto nella parte posteriore, si fermava, scendeva dalla propria autovettura e, rammaricato, per l’accaduto, si scusava con la sig.ra F. per il proprio sconsiderato ed imprudente comportamento;
che, redatto il verbale di amichevole constatazione, questo veniva sottoscritto dal sig. B. che così, in modo formale, ammetteva la propria responsabilità nella causazione del sinistro;
che l’autovettura sinistrata veniva portata presso la carrozzeria I. in Ghezzano (PI), che veniva riparata con la spesa di £5.816.598, concordata con il consulente della citata C. U.;
che il sig. S. provvedeva anche alla sostituzione della targa anteriore rimasta irrimediabilmente danneggiata nel violento urto, affrontando una spesa di £ 103.500 alla Motorizzazione e £ 80.500 al P.R.A..
Poiché vani erano risultati tutti i tentativi per ottenere il risarcimento dei danni subìti, il ricorrente citava il sig. B. P. e la U. A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti subìti nell’incidente nella misura di £ 6.576.103, ivi inclusi gli interessi maturati oltre quelli successivi, con vittoria di spese ed onorari di causa.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta, premesso che la L. non aveva dato corso alla procedura CID, avendo rilevato macroscopiche incongruenze dalla perizia del suo stesso perito M., in ordine alla dinamica del sinistro ed aveva, quindi, inviato tutti i documenti alla convenuta U., assicuratrice della Jeep Cherokee, concludeva che il sinistro de quo, poteva anche essere avvenuto, ma non con le conseguenze oggetto delle richieste del Soriani Roberto (proprietario) in citazione.
In pratica si trattava di firme apocrife e di sostituzione di persona.
Ma subito dopo, confermando le perplessità esposte anche in ordine alla dinamica del sinistro, soprattutto in relazione all’entità dei danni riportati dall’auto dell’attore, dimostrando spirito conciliativo offriva "banco judicis" al sig. S. R. la somma di £ 2.500.000, che questi accettava in conto del maggiore avere.
Concludeva, in caso di continuazione della causa da parte dell’attore, che il Giudice respingesse la domanda attrice, così come formulata, in ragione delle perlessità concernenti il nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e i danni riscontrati all’auto dell’attore, in quanto erano da considerarsi eccessivi in relazione alla supposta ricostruzione del sinistro, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Seguiva la fase istruttoria con l’esame dei testi proposti e con consulenza tecnica del perito G. V. ed all’udienza del 22/11/1999, sulle conclusioni delle parti; la causa veniva ritenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice va accolta perché fondata.
La questione di firme apocrife e di sostituzione di persona emerse in via istruttoria sono irrilevanti ed inconferenti ai fini del decidere, né rilevabili d’ufficio.
Già in fase di costituzione e risposta, parte convenuta, che ha offerto "banco judicis" la somma di £ 2.500.000, riconosceva ed ammetteva il rapporto di causalità nell’incidente, quindi nulla questio in responsabilitate.
Rimaneva da stabilire se il danno subito dichiarato dall’attore, era compatibile con la discussione dell’impatto avvenuto fra i due automezzi, così come descritto in atto di citazione.
All’uopo il giudicante ha convocato il C.T.U. V. G., di Pisa, ponendogli il quesito:
"Stabilisca il C.T.U. la compatibilità dei danni riscontrati sull’auto Mitsubishi dell’attore in relazione alla dinamica del sinistro come esposto nel modulo CID ed in atto di citazione, nonché sulla base delle risultanze istruttorie, sulla documentazione di parte attrice ed, in particolare, nella fattura della Carrozzeria Internazionale", autorizzando il CTU a svolgere tutte le necessarie ed opportune indagini allo scopo di accertare l’effettiva relazione dei danni lamentati.
Il C.T.U. ha così risposto al quesito:
"Il danno riportato dal mezzo di parte attrice è compatibile con quanto descritto nella denuncia CID, sia per quanto riguarda le altezze pressocchè uguali dei paraurti dei mezzi coinvolti, sia per la posizione di impatto avvenuta tra la parte centrale della Mitsubishi, il cui guidatore entrava in collisione con l’angolare sinistro del paraurti dell’altro mezzo".
E di seguito, a richiesta di chiarimenti su note critiche mosse dal perito di parte, convocato, dal giudicante, il C.T.U., ha riconfermato (come da relazione acquisita in atti) la compatibilità della dinamica del sinistro e il tipo di danno denunciato. La relazione del C.T.U., nel suo complesso, è da ritenersi esaustiva.
A questo punto ogni altro mezzo di prova deve ritenersi ultroneo.
Risultato, così, il convenuto B. P. proprietario dell’automezzo Jeep Cherokee condotto da M. G., responsabile del sinistro in causa, va condannato, insieme ed in solido con il suo assicuratore U. A. S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento dei danni in favore del sig. S. R. nella misura di £ 6.001.050 (ivi comprese le spese £ 103.550 e £ 80.500) oltre gli interessi dalla data del sinistro al saldo, dedotto quanto già ricevuto in acconto.
Parte soccombente va, altresì, condannata, alle spese del presente procedimento, come quantificate in dispositivo, oltre al rimborso delle spese, per la C.T.U..
Il Giudice di Pace, accertata la responsabilità di M. G. nella produzione del sinistro in causa, in accoglimento della domanda attrice, definitivamente pronunciando, lo condanna unitamente al sig. B. P. e alla C. assicuratrice U. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, in solido e ciascuno a proprio titolo, al pagamento, quale risarcimento danni, della somma complessiva di £ 6.001.008 con interessi dal dovuto al saldo (detratti gli acconti).
Condanna, altresì, i convenuti al pagamento, a favore di parte attrice, delle spese processuali, nella somma complessiva di £ 6.394.200 di cui £ 3.644.200 per diritti, £ 2.750.000 per onorari, oltre 10% sulle spese generali, IVA e CAP come per legge, oltre il rimborso delle spese di C.T.U..
Pisa, 4 dicembre 1999
IL GIUDICE DI PACE
Dott: Nicolò Lucchese
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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