UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Salvatore Duca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/00 R.G. di questo Ufficio e promossa con ricorso depositato il 26.5.00
D A
A. AUTOTRASPORTI s.n.c. in persona del suo legale rappresentante sig.s.b., corrente in Livorno via Provinciale Pisana n. 548 ed elettivamente domiciliata in Livorno, Scali degli Olandesi n. 42, presso e nello studio della dott.ssa g.p., che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- OPPONENTE -
CONTRO
PREFETTURA DI PISA in persona del Prefetto pro - tempore, rappresentata con mandato, dalla dott.ssa Castellani - vice prefetto Ispettore Aggiunto, come da comparsa di risposta
- OPPOSTA -
Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 19/7/00 mediante lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni delle parti:
per la ricorrente s.n.c. A. Autotrasporti: "chiede che il Giudice di Pace voglia annullare l’avviso di mora per delega notificatole in data 28/4/00, con ogni consequenziale pronuncia di legge, con vittoria di spese, funzioni e onorari".
Per la resistente Prefettura di Pisa: "chiede il rigetto del ricorso, apparendo legittima la cartella esattoriale opposta, e comunque l’estromissione dal giudizio, dovendosi eventualmente imputare al Concessionario alla riscossione, SET s.p.a., l’inottemperanza del rispetto del termine di cui all’art. 25/1 c. del D.P.R. 602/73, che impone l’obbligo di notificare la cartella esattoriale entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/4/00 venne notificato alla società ricorrente un avviso di mora per delega relativo alla cartella esattoriale n. 7812539/97, con il quale le veniva intimato il pagamento dell’importo complessivo di £ 1.629.413 per sanzioni amministrative ex legge 689/81 e per maggiorazioni per ritardato pagamento.
Ricorreva la s.n.c. A. Autotrasporti avverso il suddetto avviso di mora, facendo presente:
- a seguito di indagini effettuate, era venuta a conoscenza che la cartella esattoriale derivava da una presunta violazione all’art. 142 del Codice della Strada accertata a mezzo apparecchiatura autovelox in data 25/5/1994;
- di tale violazione non aveva avuto contestazione immediata ai sensi dell’art. 200 del Codice della Strada, né successiva ai sensi dell’art. 201;
- in ogni caso, in forza del combinato disposto degli artt. 209 Codice della Strada e 28 legge 689/81, nella fattispecie in esame è maturata la prescrizione del diritto dell’Amministrazione irrogante a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, non avendo la ricorrente ricevuto altri atti oltre l’avviso di mora notificatole il 28/4/00.
Resisteva la Prefettura di Pisa, sostenendo:
- l’iscrizione a ruolo era stata eseguita ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, non essendo stato eseguito entro il termine di 60 giorni il pagamento in misura ridotta da parte dell’autore dell’infrazione;
- il ruolo era stato compilato dall’Ente impositore nel maggio 1997, mentre la data di compilazione dell’avviso di mora per delega è del 20/3/1998, per cui, avendo la convenuta provveduto all’iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall’accertamento della violazione, l’inottemperanza del rispetto del termine di cui all’art. 25 1 c. del DPR 602/77 dovrebbe essere eventualmente imputata al Concessionario alla Riscossione, con conseguente estromissione della convenuta stessa dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché la società ricorrente ha fatto presente di non aver mai ricevuto atti di alcun genere prima della cartella esattoriale con annesso avviso di mora contro la quale ha prodotto opposizione, determinante è apparso l’esame della nota n. 13262 del 29/6/00 inviata dalla Polizia Stradale di Livorno alla Prefettura di Pisa che aveva chiesto in visione gli atti compilati onde poter controdedurre al ricorso dell’opponente.
Da tale nota emerge l’impossibilità di documentare l’avvenuta notifica del verbale n. 13262 al presunto trasgressore ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada perché, è detto testualmente, "gli atti di accertamento, relativi all’anno 1994, sono stati oggetto di scarto d’archivio e pertanto non è possibile procedere al consueto invio del verbale e della prova documentale della notifica".
Mancando qualsiasi prova dell’avvenuta notifica del verbale dell’opponente, questa deve ritenersi liberata dall’obbligo di pagare le somme indicate nella cartella esattoriale n. 7812539/97 avverso la quale ha prodotto opposizione, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in via equitativa in £ 100.000 più Iva e Cap.
Quanto emerso in corso di causa e descritto in precedenza rende inutile qualsiasi indagine in merito ad eventuali inosservanze da parte della s.p.a. SET dell’art. 25 1 c. del D.P.R. 602/72 che avrebbero potuto avere come conseguenza l’estromissione della convenuta dalla causa.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, tenuto conto che il Dipartimento della Polizia Stradale della Toscana - Sezione di Livorno - con nota n.13262 del 29/6/00 diretto alla Prefettura di Pisa ha fatto presente di non essere in grado di produrre la prova dell’avvenuta notifica del verbale n. 13262 alla s.n.c. A. Autotrasporti, e che la ricorrente ha fatto presente in via preliminare che il verbale di cui trattasi non le è stato mai notificato, dispone l’annullamento della cartella esattoriale n. 7812539/97 con conseguente estinzione dell’obbligo di pagare le somme ivi indicate.
Condanna inoltre parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in via equitativa in £ 100.000 più Iva e Cap.
Pisa, 20/7/2000
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Salvatore Duca
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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