UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pisa Dott. MARIO CASELLA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 265/99 R.G. di questo Ufficio e promossa con atto notificato nei giorni 11.2/6.2.1999
D A
Tizio con sede in Firenze, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. P. M. ed elettivamente domiciliato in Pisa, Via Della Scuola n.1, rappresentato e difeso dall’Avv. XXX unitamente all’Avv. XXX del Foro di Firenze, come da delega a margine dell’atto di citazione;
ATTORE
C O N T R O
M. ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Porta Vigentina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Fucini n.49, presso e nello studio dell’Avv. XXX, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all’atto di citazione notificatole;
CONVENUTA
B.n L. residente in Livorno, Via Ebrei Vittime del Nazismo n.12;
CONVENUTA - CONTUMACE
Avente per oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
La causa è stata ritenuta in decisione all’udienza del giorno 4.2.2000 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell’interesse dell’attore: "Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, reiectis contrariis,
Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge".
Nell’interesse della convenuta M. Ass.ni: "Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le richieste attrici con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Tizio in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig. P. M., a ministero Avv.ti XXX, citava avanti a questo Giudice di Pace, per l’udienza del 14.4.99, B. L. ed il suo assicuratore M. Ass.ni per ottenere il ristoro dei danni subiti dall’auto Fiat Croma tg. AF544NZ in occasione di sinistro stradale avvenuto in Pisa il 1.6.98.
A tale udienza si costituiva la sola M. Ass.ni, con Avv. XXX, che contestava sia l’an che il quantum.
venivano svolti, in udienze successive, gli interrogatori del P. e della B. e venivano ascoltati tutti i testi addotti dalle parti.
All’udienza del 17.12.99 venivano precisate le conclusioni; la causa era discussa all’udienza del 4.2.2000 ed in pari data era ritenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’incidente de quo si è verificato il 1°.6.98 alle h. 17 circa in Pisa con la modalità del classico tamponamento, che se si fosse svolto tra auto "normali" non avrebbe certo dato corso al seguente contenzioso. Ma l’auto Fiat Croma, tamponante, è auto adibita al servizio di trasporto di organi, plasma, farmaci urgenti ed altro, per cui, essendo predisposti avvisatori luminosi ed acustici, quando tali elementi sono in funzione, l’auto ha diritto di precedenza, pur nel rispetto generico delle norme del Codice della Strada.
L’attore assume l’urgenza del trasporto nell’evento verificatosi.
Dalla documentazione prodotta si evidenzia (doc. 2) che il trasporto doveva essere effettuato con partenza alle h. 15 da Pisa per far giungere, possibilmente entro un’ora e cioè entro le 16, organi-reni di cui al punto 1 della richiesta.
L’incidente si è perciò verificato mentre la Fiat Croma andava all’ospedale di Pisa per prelevare organi per poi trasportarli all’ospedale di Firenze Careggi. Il comportamento tenuto dal P. dopo il sinistro avvalora tale tesi, tanto è vero che non si è adoperato per far accorrere altro mezzo che completasse il suo incombente. Certamente però era incaricato di trasporto urgente e ciò giustifica l’inserimento degli avvisatori ottici ed acustici.
La velocità della Fiat Croma non doveva essere eccessiva, poichè le tracce di frenata afferiscono una lunghezza totale di m. 8,20. Analizziamo ora il comportamento dell’antagonista B. Costei afferma che procedeva per la via Gronchi e quando fu in prossimità dell’incrocio con via delle Torri, segnando il semaforo luce verde, si portava ulteriormente verso destra per poter ivi svoltare. Nel fare tale manovra ha percepito la presenza dell’auto fornita degli avvisatori e, probabilmente per dare modo al mezzo di transitare, si arrestava. Tale manovra, imprevista dal conduttore della Fiat Croma, determinava l’impatto, non potendo il P. sorpassare sulla destra perchè ivi insiste il marciapiede e non potendo spostarsi sulla corsia di sinistra poichè tale corsia era invasa da auto incanalate che attendevano il segnale semaforico per la prosecuzione della marcia verso sinistra. La B., obbedendo perciò ai dettami del Codice della Strada, arrestava la sua marcia in presenza di mezzi di soccorso, ma con tale manovra non completa (non si era accostata completamente a destra come dimostra il punto d’impatto) ha concorso a determinare l’incidente de quo. Il servizio di istituto che svolgeva il P. ha giustificato l’inserimento degli avvisatori ottici ed acustici, sia pur non trasportando organi sul mezzo, ma andando a prelevarli dall’ospedale di Pisa per trasportarli a Firenze.
Da quanto sopra descritto emerge concorso di colpa nella causazione dell’evento che questo Giudice determina nella misura del 50% e quindi nella somma di L.2.565.750= pari alla metà del preventivo redatto dalla Carrozzeria M., non avendo l’attore prodotto la fattura relativa alla riparazione dell’auto. Ricorrendone i presupposti, le spese vengono interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, condanna B. L. ed il suo assicuratore M. Ass.ni, in concorso tra loro, al pagamento in favore dell’attore Tizio della somma di L.2.565.750=, quale 50% del danno totale, con interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Ricorrendone i presupposti compensa interamente le spese di causa tra le parti.
Così deciso in Pisa l’8 febbraio 2000.
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Mario Casella
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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